Giovedì 2 maggio si è tenuto un incontro con la Direzione Dogane in merito alla Circolare 10/2024 “Modalità di Compilazione della Dichiarazione di Transito e Corretta Gestione della procedura doganale”.

Dove sono state rappresentate tutte le criticità che hanno generato l’applicazione anticipata della Circolare in oggetto, e soprattutto la differente interpretazione e applicazione della stessa da parte degli Uffici Unici e periferici.

  1. La circolare entrerà in vigore dal 02/06/2024
  2. Sono esclusi i transiti via mare-areo-ferrovia; pertanto, la Circolare ha lo scopo di regolamentare solo i Transiti su strada.
  3. La sigillatura è a carico dell’obbligato principale e sigilli sono a lui affidati

Nel corso dell’incontro, è stata sollevata la questione dei limiti temporali imposti dalla circolare, con particolare riferimento al periodo di due giorni previsto per la gestione dei transiti su strada. Si è osservato che tale tempistica risulta eccessivamente stringente, in quanto non tiene conto delle peculiarità organizzative dei viaggi via strada, che spesso vengono pianificati solo dopo aver ottenuto la prontezza doganale. Inoltre, si è evidenziato come i fattori organizzativi, soprattutto nel caso di piccole spedizioni e groupage, possano complicare ulteriormente il rispetto di questo limite temporale.

Si è ritenuto pertanto necessario riesaminare tale disposizione, tenendo conto delle varie casistiche presentate, con particolare riguardo alle spedizioni di minori dimensioni e ai carichi consolidati.

In merito alla comunicazione della targa del veicolo, si è sottolineato il problema riscontrato soprattutto nei trasporti di container, dove la pianificazione del viaggio avviene solitamente dopo la prontezza doganale.

Analogamente, nei transiti dagli aeroporti verso le dogane interne nazionali, le dichiarazioni di transito sono spesso destinate a Luoghi Approvati effettuate da Corrieri, rendendo difficile l’anticipazione della targa del veicolo. Si è convenuto sulla necessità di valutare alternative praticabili, come l’indicazione delle sigle dei container o dei corrieri, e di prendere in considerazione le problematiche logistiche particolari che potrebbero impedire la comunicazione anticipata della targa.

Infine, è stato evidenziato il problema della sigillatura delle merci, che attualmente non avviene in diversi contesti. Per le piccole spedizioni, viene indicata una dispensa, soprattutto nel traffico aereo dove viene sostituita dal numero identificativo della spedizione del corriere (AWB). Nel traffico container, viene utilizzato il sigillo di polizza, ma si è concordato sulla necessità di valutare la possibilità di considerare tale sigillo ancora valido ai fini del Transito, limitatamente ai transiti sul territorio nazionale. Si è inoltre proposto di concedere dispense per singoli operatori (AEO) e di esaminare le misure di identificazione alternative previste dall’articolo 302 del RE, in modo da non sigillare le merci basandosi esclusivamente sulla descrizione contenuta nella dichiarazione di transito o nei documenti alternativi. Si è ritenuto inoltre importante considerare le spedizioni “Door to Door” per gli operatori/corrieri che gestiscono l’intera catena logistica.

Si è convenuto di fornire una dettagliata documentazione delle casistiche di spedizioni in transito attualmente riscontrate, evidenziando le criticità e suggerendo soluzioni, nel pieno rispetto delle normative sul transito doganale.

Durante l’incontro è emerso l’impegno da parte del gruppo a fornire, nel breve termine, una dettagliata documentazione delle casistiche di spedizioni in transito attualmente riscontrate. Tale documentazione includerà una descrizione delle criticità incontrate e, ove possibile, proposte di soluzione. Si è concordato che questo sarà fatto nel pieno rispetto delle normative vigenti sul transito, al fine di favorire una gestione efficiente e conforme alle disposizioni doganali.