Il Regolamento (UE) N. 978/2012 del Parlamento europeo e del consiglio del 25 ottobre 2012 abroga il Regolamento (CE) n. 732/2008, sancendo un nuovo quadro normativo relativo all’applicazione del Sistema di Preferenze tariffarie Generalizzate (SPG).

Il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all’applicazione del sistema in questione per il periodo dal 1° gennaio 2009, era stato prorogato dal Regolamento (UE) n. 512/2011 fino al 31 dicembre 2013 o fino alla data di approvazione di un nuovo regolamento. Avendo ritenuto opportuno continuare ad applicare tale regime per un periodo di ulteriori dieci anni, Parlamento europeo e Consiglio hanno adottato un nuova disciplina che ricalca sostanzialmente quella previgente.

Si ricorda che l’SPG accorda un accesso preferenziale al mercato dell’Unione europea ai paesi, in via di sviluppo, classificati dalla Banca mondiale come paesi a basso reddito e rappresenta uno strumento volto a ridurre la povertà e promuovere il buon governo, nonché lo sviluppo sostenibile aiutandoli tali Paesi a generare, grazie al commercio internazionale, entrate aggiuntive che potranno in seguito essere reinvestite ai fini del proprio sviluppo e favorire una diversificazione delle loro economie.

Il sistema consiste in un regime generale e in due regimi speciali (noti come “SPG+” e “Everything but arms”).

Il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo (SPG+) si basa sul concetto complesso di sviluppo sostenibile riconosciuto da convenzioni e strumenti internazionali come la dichiarazione delle Nazioni Unite (ONU) sul diritto allo sviluppo (1986), la dichiarazione di Rio sull’ambiente e lo sviluppo (1992), la dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) riguardante i principi e i diritti fondamentali del lavoro (1998), la dichiarazione ONU per il millennio (2000) e la dichiarazione di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile (2002). Esso accorda preferenze tariffarie aggiuntive a quei paesi, elencati in un apposito allegato, che sono vulnerabili a causa di una mancanza di diversificazione e di un’integrazione insufficiente nel sistema commerciale internazionale.

Il regime speciale per i paesi meno sviluppati (“Everything but arms”), garantisce l’accesso al mercato UE in esenzione dai dazi per i tutti prodotti, fatta eccezione per il commercio delle armi. Qualora un paese non sia più classificato dall’ONU come paese meno sviluppato, si viene previsto un periodo transitorio per attenuare le eventuali ripercussioni negative dell’abolizione delle preferenze tariffarie concesse nell’ambito di questo regime.

Il nuovo regolamento in particolare prevede l’esclusione dall’SPG di quei paesi in via di sviluppo che già beneficiano di un regime di accesso preferenziale al mercato dell’Unione che offre loro almeno lo stesso livello di preferenze tariffarie per la quasi totalità degli scambi.

Altra novità riguarda le importazioni di prodotti della voce 1701 della tariffa doganale comune (prodotti del settore dello zucchero), che richiedono una licenza di importazione fino al 30 settembre 2015.

Per ultreriori dettagli si rimanda al testo del Regolamento in commento.

Allegati:Consiglio d’ Europa – Regolamenti – 978 – 25102012